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Registro Regionale

Il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è previsto dall’art. 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dall’art. 4 della Legge Regionale 12 agosto 1993 n. 37. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Questa sezione contiene i modelli per la domanda di iscrizione, per la relazione da allegare alla domanda e per l’autocertificazione di conformità all’originale della copia dello statuto e dell’atto costitutivo.

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