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Regolamento di gestione

OGGETTO

Art. 1 - Il presente regolamento ha lo scopo di organizzare la gestione del Centro di Servizio e di definire i compiti degli organi che lo compongono.

ORGANI DEL CDS

Art. 2 -Sono organi del CDS:

1.Il Consiglio Direttivo;

2.Il Direttore;

3.Il Collegio di Controllo;

4.I Gruppi di lavoro.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo è composto dagli stessi membri facenti parte del Direttivo del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L’Aquila (di seguito indicato come Coordinamento Provinciale) così come previsto dall’art. 5 comma 1 dello Statuto del Coordinamento.

Art. 4 - Per quanto riguarda le modalità, i tempi e la validità delle convocazioni si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 e 3 dello Statuto del Coordinamento Provinciale.

Art. 5 - Al Consiglio Direttivo possono partecipare esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto i membri dell’Organo di Controllo previsto all’art. 9 dello Statuto del Coordinamento Provinciale e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee al Centro di Servizio. Le suddette persone estranee non possono essere presenti al momento del voto.

Art. 6 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate. In quest’ultimo caso al Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto,altra persona designata dal Consigliere assente purchè facente parte della stessa Associazione di Volontariato

Ogni Consigliere può, in caso di impedimento, delegare un altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega. Quest’ultima, firmata, deve essere consegnata, all’inizio delle riunioni al Presidente e controfirmata dallo stesso.

Art. 7 - Ogni membro del Consiglio Direttivo che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate e continuative, è passibile di diffida da parte del Consiglio Direttivo e, al ripetersi dell’infrazione, il Consiglio convoca con urgenza l’Assemblea Straordinaria del Coordinamento Provinciale affinché deliberi l’eventuale destituzione del Consigliere diffidato, e l’eventuale successiva nomina di un nuovo Consigliere.

Art. 8 - Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, èseveramente vietato divulgare notizie o fatti riservati trattati nelle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.

Art. 9 - Il Consiglio oltre a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 5 dello Statuto del Coordinamento Provinciale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1.Sottopone all'approvazione dell'Assemblea del Coordinamento Provinciale i bilanci preventivo e consuntivo annuali relativi all’attività del Centro di Servizio;

2.Ilprogramma annuale del Centro di Servizio;

3.Delibera sull’accoglimento dei progetti presentati dalle Associazioni;

4.Elabora - udito il Direttore - in modo dinamico e congiuntamente allo sviluppo della struttura operativa del Centro di Servizio, le regole attinenti e l’organizzazione e il funzionamento del Centro;

5.Rappresenta il Centro presso gli Enti pubblici e privati, locali ed esterni, creando e consolidando tutti i rapporti che il Volontariato cura - nel reciproco interesse - sul circuito Volontariato - No Profit - Enti – Cittadini;

6.Nomina il Direttore del Centro di Servizio;

7.Ricerca e designa volontari e non, che, per esperienza specifica di Volontariato o per qualifica professionale, sono chiamati ad incarichi di responsabilità all'interno della struttura;

8.Concerta e promuove, in collaborazione col Direttore del Centro, tutte le iniziative previste istituzionalmente, attivando e organizzando razionalmente la struttura del Centro;

9.Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità e d’urgenza;

10.Ricercare e coordinare l’attività di consulenti e specialisti esterni, sia volontari che non volontari concordando con il Direttore.

DIRETTORE

Art. 10 - Il Direttore è scelto dal Consiglio Direttivo sulle base di una specifica competenza manageriale e sensibilità congeniale al settore del Volontariato.

Art. 11 - Ha la responsabilità di dirigere il Centro di Servizio attuando le decisioni del Consiglio Direttivo. Nell'ambito delle sue responsabilità è chiamato orientativamente all'espletamento dei seguenti compiti:

1.Curare la corretta gestione amministrativa del Centro di Servizio, la redazione dei rendiconti e dei bilanci nei termini di legge;

2.Curare il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione inerenti il Centro di Servizio;

3.Curare i contatti con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività del Centro di Servizio;

4.Coordinare l'attività dei Gruppi di Lavoro, riferendo al Consiglio Direttivo del Coordinamento le eventuali proposte per le conseguenti decisioni;

5.Organizzare e coordinare l'attività dei volontari che prestano la loro opera all'interno del Centro secondo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo;

6.Stimolare la presentazione di progetti delle associazioni, e curarne una prima valutazione da fornire al Consiglio Direttivo;

7.Curare lo sviluppo del sistema informativo sia per le attività interne che per gli eventuali collegamenti sul territorio.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 12 - E' composto da tre membri e dura in carica tre anni. Un membro è nominato, ai sensi dell'art.9 dello Statuto del Coordinamento Provinciale, due membri dall’Assemblea del Coordinamento Provinciale. Al suo interno viene nominato il Presidente.

Art. 13 - Il Collegio di Controllo ha il compito di:

-Vigilare sulle attività amministrativo - contabili del CDS accedendo a tutte le documentazioni in qualsiasi momento;

-Riferisce del suo lavoro annualmente al Comitato di Gestione;

-Ha il controllo sulla conformità alla legge degli atti compiuti dal Comitato Direttivo.

Art. 14 – L’Organo di Controllo si riunisce ogni qual volta lo convoca il Presidente o ne faccia richiesta almeno un membro in carica. L’Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre l’Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi per controllare la cassa, i documenti contabili e la contabilità. Deve inoltre riunirsi per controllare i Rendiconti annuali e per redigere la Relazione per l’Assemblea.

Art. 15 -Alle riunioni dell’Organo di Controllo tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.

Art. 16 -Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Art. 17 - La carica di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo all’atto di accettazione di carica i membri dell’Organo di Controllo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 – 2399 Codice Civile.

GRUPPI DI LAVORO

Art. 18 -Sono costituite inizialmente quattro Gruppi di Lavoro:

-Gruppo di lavoro FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO LOCALE E PROVINCIALE;

-Gruppo di lavoro CONSULENZA E SOSTEGNO;

-Gruppo di lavoro DOCUMENTAZIONE E RICERCA;

-Gruppo di lavoro INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

Art. 19 - Le attività dei gruppi di lavoro del Centro di Servizio della Provincia dell’Aquila abbracceranno le aree tematiche previste dall’elenco delle Associazioni di Volontariato pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 20 - I gruppi del lavoro del Centro di Servizio agiscono in base a specifico mandato del Consiglio Direttivo che ne delibera la istituzione e la soppressione e ne stabilisce le discipline oggetto della attività delle stesse.Il Consiglio all'inizio di ciascun esercizio pianificherà l'attività dei Gruppi individuando di comune accordo con il Coordinatore delle stesse gli obiettivi da raggiungere.Nella pianificazione potranno essere previste anche attività verso l'esterno con particolare riferimento a convegni e giornate di studio su argomenti attinenti l'oggetto sociale.

Art. 21 - Ogni Gruppo di Lavoro è composto da numero massimo di cinque membri delle associazioni di volontariato aderenti al Centro di Servizio con competenze specifiche nel settore e materia oggetto di studio e ricerca. Per ciascun Gruppo il Consiglio direttivo nominerà un coordinatore. In casi eccezionali potranno essere ammessi componenti estranei al Coordinamento ma esperti nella disciplina oggetto della attività del Gruppo di Lavoro.

Art. 22 - Il Coordinatore dei Gruppi di Lavoroprogramma l'attività dello stesso, propone al Direttore del Centro di Servizio e per esso al Consiglio Direttivo l’entità dei mezzi necessari e coordina le risorse. E' tenuto a redigere relazione scritta al Consiglio Direttivo ogni semestre.Il Coordinatore rivedrà il lavoro di ciascun componente del Gruppo e sottoporrà al Consiglio il materiale prodotto prima della divulgazione.

Art. 23 - Su proposta del Coordinatore, approvata dal Direttore del Centro di Servizio, il Consiglio Direttivo della Associazione assegnerà alle Commissioni attive un budget per la copertura delle spese vive sostenute dai componenti la Commissione in funzione della attività svolta.

Art. 24 - Il Gruppo di lavoro inizia la sua attività all'atto della nomina e la cessa al momento della revoca da parte del Consiglio Direttivo del Coordinamento.

Al momento della nomina i Componenti le Commissioni dovranno dichiarare la conoscenza ed approvazione del presente regolamento.

Art. 25 - I Componenti dei Gruppi che risulteranno inattivi saranno revocati dal Consiglio direttivo del Coordinamento su proposta del Coordinatore e/o del Direttore del Centro di Servizio.Saranno comunque considerati inattivi quei Componenti dei Gruppi che risulteranno assenti ingiustificati alla maggior parte delle eventuali riunioni programmate e/o che non consegneranno i lavori assunti nel termine previsto dal programma del Coordinatore.

Art. 26 -Le dimissioni dei Componenti le Commissioni dovranno essere motivate e rassegnate alDirettore del Centro di Servizio che le comunicherà al Consiglio Direttivo.

Art. 27 - In caso di revoca o dimissioni il Consiglio, su proposta de Coordinatore e/o del Direttore del Centro di Servizio, provvederà alla nomina di nuovi Componenti dei Gruppi.

Art. 28 - Le Commissioni hanno, di norma, sede presso la sede centrale del Centro di Servizio.Potrà essere stabilita anche sede presso le sedi periferiche del Centro di Servizio.Nel programmare le riunioni i Coordinatori dovranno tenere conto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 29 - I lavori delle Commissioni approvati dal Consiglio Direttivo saranno raggruppati in appositi Quaderni e divulgati presso gli Associati e Terzi interessati.Nel caso di lavori di particolare pregio ed interesse, l'associazione potrà curarne l'edizione diretta e/o con l'intervento di sponsor.In quest'ultima ipotesi gli eventuali diritti di autore saranno tutti a beneficio del Coordinamento.

GRATUITÀ E ONEROSITÀ DELLE CARICHE

Art. 30 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 31 - Può essere a titolo oneroso la carica di Direttore del Centro ed eventualmente di una persona, a disposizione del Direttore, con mansioni d’ordine. Ciò allo scopo di assicurare l’indispensabile efficienza e continuità del servizio.

Art. 32 - A coloro che rivestono cariche sociali si riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’espletamento delle funzioni inerenti le predette cariche così come stabilito dal Consiglio Direttivo.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 33 - Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del ConsiglioDirettivo, sentito il parere del Direttore in carica.

REVOCA DELLA GESTIONE DEL CDS

Art. 34 – Sono fatte salve le previsioni contenute nel comma 5 dell’art. 3 del D. M. 8 ottobre 1997 inerente le modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le Regioni.

DEFINIZIONE SERVIZI DEL CENTRO DI SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

Art. 35 – Il Centro di Servizio ha lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. In particolare, fra l’altro:

a)appronta strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b)offre consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c)assume iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d)offre informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

In particolare si fa riferimento a :

1.Consulenza fiscale (consulenza fiscale, aiuto alla compilazione e stesura dei bilanci);

2.Consulenza legale (costituzione e funzionamento delle associazioni di volontariato; la legislazione italiana, regionalee le direttive dell’Unione Europea in materia; le convenzioni e il rapporto con gli enti pubblici e locali; le associazioni di volontariato e la legislazione nei paesi dell’Unione europea);

3.Consulenza su organizzazione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di volontariato;

4.Formazione alla cultura della solidarietà (alle attività di carattere locale, nazionale e internazionale organizzazioni di volontariato), che interagisce con i diversi settori di intervento (analisi dei bisogni, attività sperimentali, attività di formazione);

5.Ricerca, documentazione e informazione sui principali settori di intervento delle associazioni di volontariato(ricerche sui principali campi di intervento del volontariato, banche dati);

6.Informazione sulle associazioni di volontariato in regione, in Italia e in Europa (per settori, consistenza, esperienze, possibili scambi di esperienze, collaborazioni e confronti);

7.Biblioteca ed emeroteca delle principali pubblicazioni riguardanti il volontariato;

8.Informazioni-formazione su finanziamento, autofinanziamento, possibilità di finanziamento pubblico, i programmi della commissione europea;

9.Aiuto alle realizzazioni di progetti, programmi e iniziative delle associazioni di volontariato;

10. Pubblicazioni di documentazione, ricerche, manuali su aspetti fiscali, legali, materiali e metodi di formazione, sostegno a pubblicazioni e ricerche delle associazioni di volontariato;

11. Supporti organizzativi e consulenze alla realizzazione di convegni, seminari, ecc., delle organizzazioni di volontariato.

FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PERIFERICHE

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo designa il Responsabile della sede periferica del Centro di Servizio (su segnalazione del Presidente dell’Associazione che ospita la sede periferica) il quale svolge tale funzione secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In particolare il responsabile deve vigilare sul corretto uso delle attrezzature di proprietà del Centro di Servizio concesse in comodato gratuito alla sede periferica.

Il responsabile della sede periferica ha l’obbligo di relazionare almeno ogni trimestre al Direttore del Centro di Servizio e per esso al Consiglio Direttivo l’attività svolta presso lasede stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente la somma da destinare alle sedi periferiche per le spese di funzionamento sostenute dalle stesse per le attività proprie del Centro di Servizio.