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Regolamento dell’Assemblea del coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia dell’Aquila

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo il 29 aprile 2008

Premessa
L’assemblea è attualmente disciplinata dallo statuto del coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia dell’Aquila.

Art. 1 – convocazione
L’assemblea è convocata dal presidente del coordinamento, che ne fissa la data, il luogo di convocazione e l’ordine del giorno.
La relativa comunicazione, con allegati i documenti preparatori, dovrà essere inoltrata ai membri dell’assemblea, anche per email, con preavviso di 15 giorni.
L’assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta nel corso di ogni anno, in tempo utile per le delibere di sua competenza ai sensi dell’art. 4 dello statuto. In via straordinaria l’assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con preavviso di almeno 30 giorni o su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare.

Art.2 – ordine del giorno
L’assemblea può chiedere l’inserimento di punti all’ordine del giorno, ovvero proporre modifiche a quello specificato nell’avviso di convocazione. Le richieste e proposte anzidette dovranno pervenire per iscritto, presso la sede del coordinamento nel termine di cinque giorni lavorativi prima della data della riunione; dell’inserzione all’ordine del giorno dell’assemblea decide il consiglio direttivo. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’assemblea, su proposta motivata del consiglio direttivo, può inserire nuovi argomenti all’ordine del giorno. Tale procedura non potrà in alcun caso essere adottata per modifiche al presente regolamento.

Art. 3 – Partecipazione
Compongono l’assemblea, con diritto di voto, tutti i presidenti o responsabili delle associazioni socie del coordinamento. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi socio delle associazioni aderenti.

Art. 4 – Diritti di voto – Delega
Ciascun membro dell’assemblea ha diritto ad un solo voto, se in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso. I presidenti delle singole associazioni, impediti a presenziare all’assemblea, possono designare, con dichiarazione scritta, in sostituzione, altro socio appartenente alla medesima associazione. Qualora una persona sia socia di più associazioni, può avere al massimo due deleghe, disponendo in tal caso di due voti. Le dichiarazioni di sostituzione e di delega devono essere consegnate alla segreteria dell’assemblea all’atto di iscrizione.

Art. 5 –Presidenza
La presidenza dell’assemblea spetta al presidente del coordinamento, il quale, all’inizio della riunione procede alla verifica della regolare costituzione dell’assemblea e alla nomina del segretario. In caso di assemblea elettiva, qualora candidato, il presidente del coordinamento nomina un presidente dell’assemblea tra i soci non candidati.

Art. 6 – Quorum costitutivo
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati la metà più uno dei componenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro della propria associazione.
In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di intervenuti non inferiore ai membri del consiglio direttivo e può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 7 – Discussione in assemblea
La presidenza dell’assemblea, di norma, concede la parola a coloro che chiedono di parlare secondo l’ordine di iscrizione; può altresì revocare la facoltà di parlare quando l’intervento non sia pertinente sull’argomento in discussione.
Ha facoltà di stabilire il tempo dedicato ad ogni argomento in discussione, dichiarandolo all’inizio del dibattito, e di regolamentare di conseguenza la durata di ogni intervento.

Art. 8 – Deliberazioni
L’assemblea delibera in via ordinaria a maggioranza semplice (metà più uno di voti favorevoli sul totale dei voti espressi). Si richiede una maggioranza qualificata con due terzi dei partecipanti aventi diritto di voto, nel caso in cui si eseguano votazioni relative a modifiche da apportare al presente regolamento.

Art.9 – Votazioni
Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. Le deliberazioni riguardanti persone devono essere prese a scrutinio segreto. Il computo dei voti è effettuato dagli scrutatori; il risultato è comunicato alla presidenza, reso pubblico ed inserito nel resoconto della riunione.

Art. 10 – Candidature
Le candidature per il rinnovo degli organi (Consiglio Direttivo e Organo di Controllo) devono essere presentate alla sede centrale, per iscritto, anche via fax, entro le ore 18,00 del giorno precedente alla data della riunione. Ogni membro dell’assemblea ha facoltà di proporre candidature.

Art. 11 – Elezioni
Il presidente del coordinamento provvede alla nomina degli scrutatori tra gli operatori del coordinamento. Gli scrutatori si occupano della predisposizione delle schede e dell’urna. I nomi dei candidati vengono resi noti all’inizio dell’assemblea e affissi nella sede di svolgimento. La scheda per le elezioni è composta da un numero di righe corrispondente al numero di persone da eleggere. Le schede votate vanno inserite in un’urna chiusa. In caso di mancata accettazione della carica o di dimissioni, subentrano i primi nella graduatoria dei non eletti. L’elenco ufficiale degli eletti, con i risultati delle votazioni, vengono pubblicati sul CSVAQ Notizie nel primo numero successivo alla riunione.

Art. 12 – Verbalizzazione
Il segretario dell’assemblea provvede alla redazione del resoconto della riunione, che deve indicare il numero dei presenti e contenere un breve cenno sui fatti, l’enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni adottate dall’assemblea, specificando, per ciascuna di queste ultime, il numero di persone favorevoli e contrari, nonché gli astenuti, ovvero dell’eventuale approvazione o rigetto a voto palese.

Art. 13 – Rinvio
Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento, troverà applicazione quanto previsto nello statuto del coordinamento.

Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, così come ogni sua modifica, entra in vigore nella prima assemblea successiva alla sua approvazione o all’approvazione delle modifiche.