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Registro Regionale del Volontariato: modificati i requisiti

L’art. 1, comma 103, della L.R. n. 16 del 26.11.2008 “Provvedimenti urgenti ed indifferibili”, ha modificato i requisiti necessari per l’iscrizione da parte delle Associazioni di Volontariato al Registro Regionale del Volontariato previsti dai commi 4  e 5 della L.R. 12 agosto 1993, n. 37 “Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato”, nel modo seguente :

“103. L'art. 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 37 è così modificato:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La richiesta d’iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta Regionale deve essere corredata della copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti recante una data di registrazione non inferiore a tre mesi".

b) Al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 37, al terzo rigo le parole “e svolte negli ultimi due anni solari nell’ambito del territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno in corso”.

Pertanto, l’art. 4 della L.R. 12 agosto 1993, n. 37 “Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato”, viene così ridefinito:

ARTICOLO 4 - Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. L' iscrizione nel registro e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. L' istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/ 1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle strutture organizzative competenti in materia.
4. La richiesta d’iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta Regionale deve essere corredata della copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti recante una data di registrazione non inferiore a tre mesi.
5. Essa deve contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di attivita' prevalente;
- la relazione delle attivita' programmate per l’anno in corso;
- l' indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all' interno dell'
organizzazione;
- l' elenco dell' eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l' organizzazione;
- l' elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l' esercizio dell' attivita'.
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.
7. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale e' pubblicato annualmente su apposito supplemento del BURA Copia dell' elenco e' inviata all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12 della legge 266.