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Il nuovo 5 per mille «taglia» le fondazioni
Dal SOLE 24 ORE di lunedì, 8 gennaio 2007
L'opzione del 5 per mille Irpef a favore delle organizzazioni non profit viene confermata nella legge finanziaria per i12007 ma, rispetto alla versione vigente l'anno scorso in via sperimentale, con diverse novità e alcune vere e proprie sorprese. Fra queste, una stretta all'ammissibilità del beneficio per le fondazioni che non abbiano anche la qualificazione come Onlus. Una misura che rischia di fare "vittime" illustri, tra cui il Fai, Fondo per l'ambiente italiano, che opera perla tutela del patrimonio artistico, ambientale e monumentale e che, per l'appunto, ha la veste giuridica di fondazione, ma non di Onlus.
Nel testo della Finanziaria figurano anche numerose altre modifiche. Innanzitutto l'introduzione di un tetto di spesa, fissato in 250 milioni di euro, e la decisione di finanziare con lo o,5°i° delle somme optate (in pratica, il 5 per mille del 5 per mille) l'Agenzia per le Onlus e le organizzazioni rappresentative del Terzo settore.
Ma le sorprese, come s'è detto, non mancano neppure sul fronte delle esclusioni. Tra i soggetti potenzialmente beneficiari non figurano più i Comuni e le loro attività sociali, che si è ritenuto più congruo finanziare solo attraverso la fiscalità generale. E, con un vero e proprio colpo di scena, nel passaggio decisivo fra Camera e Senato sono rimaste fuori dalla previsione anche le fondazioni "non Onlus", a meno che non siano riconosciute nel campo della ricerca scientifica.
«Un'esclusione che non ha senso, frutto di cecità e della confusione che si è creata con gli emendamenti dell'ultimo momento», commenta Marco Magnifico, 52 anni, direttore generale culturale del Fai. oNon si è tenuto conto che esistono in Italia numerose fondazioni che, pur non essendo Onlus, hanno come missione quella di intervenire sul patrimonio monumentale e naturalistico. È possibile che l'intenzione fosse quella di escludere dal beneficio le fondazioni bancarie o quelle familiari e d'impresa ma, se anche così fosse, non si può ignorare che una cosa sono le fondazioni di erogazione, altra sono le fondazioni patrimoniali che, in quanto deputate alla conservazione del patrimonio storico e artistico, hanno ovviamente diritto a chiedere ai cittadini un eventuale contributo».
Come si è arrivati a questa situazione? Nella norma sono cambiati i requisiti "soggettivi" degli enti che possono beneficiare del 5 per mille, cioè le tipologie delle organizzazioni che possono essere scelte dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, la disposizione riguarda due tipologie di enti regolate da norme speciali (Onlus e associazioni di promozione sociale) oltre alle associazioni riconosciute operanti nei settori "da Onlus". Sulle prime due fattispecie non ci sono novità rispetto a quanto si prevedeva lo scorso anno; tra le Onlus si ricomprendono tanto quelle "di opzione" (che seguono l'iter tipico di iscrizione all'omonima Anagrafe tributaria) quanto quelle "di diritto", qualificate come organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi. Quanto alle associazioni di promozione sociale, vengono nuovamente citate in tutte le loro declinazioni territoriali.
La sorpresa arriva dall'identificazione della terza tipologia, quella delle associazioni riconosciute, che rappresenta una novità nella sua presenza "solitaria", cioè non affiancata dalle fondazioni. Il binomio associazioni riconosciute-fondazioni rappresentava infatti, fino al varo della Finanziaria, una "coppia di fatto" nello scenario legislativo del settore non profit e nella disciplina tributaria.
Ciò che valeva per le associazioni riconosciute veniva concesso anche alle fondazioni. Lo testimonia, tra l'altro, anche l'articolo ioo del Testo unico delle imposte sui redditi, dove le deducibilità dai redditi delle aziende è concessa per le erogazioni effettuate tanto alle une che alle altre, spesso citate genericamente quali "persone giuridiche".
In sostanza, nella legislazione vigente non c'era traccia, fino alla Finanziaria per il 2007, di alcuna discriminazione tra le due tipologie di enti riconosciuti. Si è creata, dunque, una disparità di trattamento, che non è stata specificamente motivata dal legislatore. Quale che ne sia la ragione, è un fatto che tra le oltre tremila fondazioni presenti in Italia, secondo i dati dell'Istat, solo quelle che si sono qualificate come Onlus o che promuovono la ricerca scientifica (e sono considerate tali dai ministeri competenti) potranno iscriversi ai nuovi elenchi del 5 per mille.
Sono destinate, invece, a rimanere escluse dal beneficio quelle che agiscono nell'istruzione, nei campi dell'arte e della cultura, alcune case di riposo e, più in generale, le organizzazioni che promuovono attività tipiche "da Onlus" ma che, per le più disparate ragioni, non si sono iscritte all'Anagrafe tributaria.