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Collaborazioni occasionali: novità 2007
Dal 1 gennaio 2007 vi è l’obbligo per tutti i datori di lavoro, siano essi enti pubblici o privati (associazioni di volontariato comprese), di comunicare al Centro per l’impiego la costituzione, modifica ed estinzione di tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, i rapporti di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Tra questi sono compresi anche i contratti di collaborazione occasionale, quelli cioè che prevedono un massimo di 5.000 euro e di trenta giorni lavorativi annui, molto utilizzati dalle associazioni di volontariato nello svolgimento delle proprie attività.
La comunicazione deve essere inviata al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
Relativamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione.
La comunicazione può avvenire con consegna diretta, raccomandata a/r, fax oppure procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal Centro per l’impiego. Per quanto riguarda variazione e cessazione del rapporto di lavoro, la comunicazione di queste deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque non oltre il 5° giorno. La mancata comunicazione comporta delle sanzioni a carico del datore di lavoro fino a 500 euro per ogni lavoratore.
Modelli da scaricare:
Comunicazione al Centro per l'Impiego di assunzione collaboratore [19,0kB]
Comunicazione al Centro per l'Impiego di cessazione collaboratore [19,5kB]
Comunicazione al Centro per l'Impiego di variazione collaboratore [19,0kB]