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Approvate le modifiche all' Art. 30 DL 185/008
La revisione dell'articolo 30 elimina un ulteriore adempimento burocratico per il mondo del volontariato. Infatti l'articolo nella sua prima versione prevedeva anche per le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali, di cui alla legge 266/91, una rendicontazione annuale all'Agenzia delle Entrate, sommandosi alle procedure che già tali organizzazioni devono compiere annualmente alle Regioni.
Il testo passato ora al Senato esclude, quindi, dalla nuova procedura di trasmissione annuale di documentazione all'Agenzia delle Entrate le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995. Attenzione l'onere permane per tutti gli altri enti di tipo associativo e quindi anche le organizzazioni di volontariato non iscritte ai relativi Registri.
Si ripete la soddisfazione per il risultato raggiunto per le organizzazioni di volontariato e si auspica che si individui una giusta soluzione anche per le organizzazioni di promozione sociale.
Rinnoviamo comunque l'invito agli interlocutori istituzionali nazionali e regionali a semplificare gli adempimenti nazionali e regionali per le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri, tenendo presente le giuste esigenze dei controlli, ma anche la loro efficacia al fine di evitare la moltiplicazione degli adempimenti burocratici.
Articolo 30 approvato alla Camera [47.2KB]