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Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila

(Approvato dall’Assemblea dei Soci del 10 aprile 2013)

 

Art.1 - Costituzione e Sede

  1. Ad opera delle organizzazioni di volontariato con sede legale nel territorio della Provincia dell'Aquila, è costituito il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di L'Aquila con sede legale in L'Aquila, Via Saragat, località Campo di Pile - Casa del Volontariato. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
  2. Il Coordinamento non persegue fini di lucro, neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Esso ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

Art.2 - Scopi del Coordinamento

  1. Il Coordinamento ha lo scopo di sostenere e qualificare l’attività delle associazioni di volontariato della provincia dell’Aquila attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, così come descritta all'art. 22 D.P.R. 616/1977

Art.3 - Attività del Coordinamento

Per la realizzazione dello scopo, il coordinamento si propone di:

  1. favorire il dialogo ed il confronto propositivo tra le organizzazioni di volontariato della provincia di L'Aquila;
  2. attivare la circolazione delle informazioni sulle attività e sulle iniziative realizzate o in via di realizzazione;
  3. promuovere un volontariato che veda protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;
  4. essere riferimento per le istituzioni pubbliche e private del territorio provinciale ed esercitare una maggiore pressione sulle istituzioni per garantire l'attuazione d'iniziative a favore delle organizzazioni di volontariato.
  5. favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa delle organizzazioni di volontariato;
  6. rappresentare, a livello locale, le organizzazioni aderenti;
  7. gestire il Centro di Servizio per il volontariato secondo le norme nazionali e le delibere del Comitato di Gestione di cui al DM 8 ottobre 1997;
  8. in caso di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, principalmente nell’ambito della provincia dell’Aquila, intervenire con attività umanitarie, di sostegno psicologico e materiale a favore delle popolazioni colpite anche attraverso realizzazioni che favoriscano la ricostruzione sociale della comunità locale.

Art.4 - Organi

  1. Sono organi del Coordinamento provinciale:
    • l'assemblea;
    • il consiglio direttivo,
    • il presidente;
    • il segretario;
    • il tesoriere;
    • l'organo di controllo.

Art.5 - Assemblea

  1. L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del coordinamento.
  2. L'assemblea è costituita dalle organizzazioni aderenti nella persona dei loro Presidenti o Responsabili delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato L.R. n°37/93 e operative da almeno due anni aderenti al Coordinamento o da soggetti comunque delegati dalle medesime organizzazioni.
  3. Essa è convocata dal Presidente del Coordinamento in via ordinaria almeno una volta l'anno; l’assemblea è convocata dal Presidente in via straordinaria per la discussione delle proposte di modifica statutaria o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare o da un terzo dei Consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo, dal socio indicato dall’assemblea.
  6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega; ogni socio può portare massimo due deleghe.
  7. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di intervenuti non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo e può aver luogo dopo 24 ore dalla prima.
  8. .L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza
  9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  10. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    1. deliberare in merito al programma d'attività proposto dal Consiglio Direttivo;
    2. deliberare in merito al bilancio preventivo;
    3. deliberare in merito al bilancio consuntivo;
    4. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle organizzazioni aderenti;
    5. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
    6. eleggere i componenti dell’organo di controllo;
    7. deliberare in merito ad ogni altra materia che non sia di competenza di altri organi statutari.

Art.6 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i membri delle associazioni aderenti ed è composto da cinque a nove membri di cui uno nominato dal Comitato di Gestione Regionale ai sensi dell'art.6 lett. d) del D.M. 8 ottobre 1997. Esso può cooptare fino ad altri tre membri, in qualità di esperti con il solo voto consultivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
  2. Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente
  3. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza o con altra modalità che assicuri la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.
  4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    1. fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento;
    2. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    3. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    4. favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato, garantendo il rispetto dell'originaria identità di ciascuna;
    5. realizzare il collegamento delle organizzazioni per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;
    6. sostenere e collegare le iniziative e le attività delle organizzazioni aiutandole a potenziare l'efficacia operativa;
    7. promuovere la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato offrendo alle organizzazioni occasioni di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;
    8. affiancare le organizzazioni nell'impegno della partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con i responsabili delle istituzioni e degli Enti locali,
    9. rappresentare le organizzazioni aderenti al Coordinamento presso le autorità e gli organismi locali;
    10. aiutare le organizzazioni di volontariato non aderenti per le necessità che esse manifestano;
    11. autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali sub provinciali;
    12. eleggere il Presidente del Coordinamento ed il vice Presidente;
    13. nominare il Segretario ed il Tesoriere;
    14. accogliere o rigettare le domande delle organizzazioni che intendono aderire;
    15. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    16. designare, su indicazione delle Associazioni aderenti, i propri rappresentanti in seno ad organismi provinciali, regionali e nazionali.
  5. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno venire sostituiti con i primi dei non eletti. Tuttavia il numero dei membri sostituiti nel corso del mandato del Consiglio non dovrà essere superiore a un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. In caso di superamento di questo quorum, il Consiglio decade e entro 30 giorni viene convocata un’Assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio. In caso di assenza di non eletti, l’Assemblea provvede entro 30 giorni a eleggere il o i membri mancanti, oppure – a discrezione dell’Assemblea – provvede a confermare il Consiglio nei membri residui.

Art.7 - Presidente

  1. Il Presidente, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
  2. Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento provinciale nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
  3. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art.8 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  1. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  2. provvede al disbrigo della corrispondenza.
  3. รจ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art.9 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

  1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
  2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Coordinamento nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

Art.10 - Organo di controllo

  1. L'organo di controllo del coordinamento è costituito da tre componenti di cui due eletti dall'Assemblea ed uno nominato dal Comitato di Gestione Regionale ai sensi dell'art.6 lett. d) del D.M. 8 ottobre 1997. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Tale organo esercita le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa del Coordinamento, secondo un proprio regolamento.
  3. L'organo di controllo redige la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Segretario.

Art.11 - Gratuità delle cariche

  1. Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate nei limiti delle norme dettate per ogni organo.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
  3. A coloro che rivestono cariche sociali si riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'espletamento delle funzioni inerenti le predette cariche.

Art.12 - Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio coincide con l'anno solare.
  4. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere impiegato a favore delle attività previste dal presente statuto.

Art.13 - Aderenti

  1. Sono aderenti al Coordinamento le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale per la provincia dell’Aquila ai sensi dell’art. 4 che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. In caso di iscrizione al Registro Regionale di più sezioni della stessa associazione, verrà ammessa la sezione provinciale.
  2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto del Coordinamento. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio.
  3. Gli aderenti cessano di appartenere al Coordinamento per:
    1. recesso volontario comunicato in forma scritta al Coordinamento delle Associazioni;
    2. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    3. per indegnità deliberata dal Consiglio;
    4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  4. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
  5. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.14 - Quota sociale e risorse economiche

  1. La quota associativa a carico delle organizzazioni aderenti al Coordinamento è fissata dall'assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
  2. Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    1. quote associative e contributi delle organizzazioni aderenti,
    2. contributi di privati,
    3. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
    4. contributi di organismi internazionali;
    5. donazioni e lasciti testamentari;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni;
    7. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate; eventuali attività commerciali devono essere svolte in via non prevalente;
    8. rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti al Coordinamento a qualunque titolo.
  3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.
  4. Ogni operazione finanziaria è disposta con due firme congiunte tra quelle depositate del Presidente e del Tesoriere e del Direttore.

Art.15 - Modifiche allo statuto

  1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno dei soci dell'Assemblea stessa. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta assemblea dei soci.

Art.16 - Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro Regionale del Volontariato o a fini di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.