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Bando per il finanziamento di pubblicazioni

Art. 1 - Finalità

Il bando ha la finalità di contribuire a sostenere le spese editoriali di stampa per pubblicazioni, giornali, periodici d’informazione e monografie che contribuiscano a diffondere la cultura della solidarietà.

Art. 2 - Richiedenti e beneficiari

Le richieste possono essere presentate da Associazioni di Volontariato aventi sede legale/operativa nel territorio della provincia dell’Aquila e che si ispirano ai principi dell’art. 3 comma 3 della legge 266/91 (presentando copia dello statuto).

Art. 3 - Finanziamento

1. L’intervento prevede una disponibilità finanziaria globale deliberata dal Consiglio Direttivo del CSVAQ.
2. Il finanziamento, assegnato direttamente al richiedente, deve mantenere la specifica destinazione prevista dal presente bando

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande devono contenere:
a) le generalità dell’Associazione richiedente e del suo legale rappresentante che firmerà in originale l’istanza stessa;
b) dettagliata relazione inerente la tipologia dell’iniziativa editoriale;
c) il preventivo analitico di spesa, redatto su carta intestata dell’Associazione con allegati tre preventivi;
d) l’ammontare del finanziamento richiesto;
e) la denominazione del settore di appartenenza di cui alla legge 266/91;
f) la relazione illustrativa concernente le motivazioni solidaristiche e di promozione del volontariato della richiesta, corredata dal testo per il quale si chiede il contributo di stampa;
g) la dichiarazione di essere o non essere beneficiario di altro contributo per le spese editoriali di stampa relative alla domanda.
2. La domanda, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo del CSVAQ, deve pervenire entro il 21 gennaio. Essa verrà visionata da una apposita Commissione costituita dai Coordinatori delle aree Comunicazione e Formazione nonché dallo stesso Presidente o suo delegato all’interno del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Criteri di ammissibilità

1. Sono ammessi a finanziamento i testi non ancora pubblicati e presentati in forma definitiva.
2. E’ ammesso il finanziamento di una sola pubblicazione per ciascun richiedente.
3. Sono escluse dal finanziamento le spese che nel preventivo non siano indicate come specificamente destinate alla stampa.
4. Il finanziamento massimo ammissibile viene stabilito in € 1.200.

Art. 6 - Valutazione delle domande

1. La Commissione valuta preliminarmente il valore solidaristico delle proposte, la loro capacità di promuovere il volontariato e la congruità della spesa preventivata esprimendo un giudizio di ammissibilità.
2. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione:
a) l’utilità e l’interesse per il mondo del volontariato dell’iniziativa editoriale;
b) la validità delle motivazioni;
c) la chiarezza degli obiettivi proposti e la ricaduta territoriale.
3. La valutazione è espressa in un’apposita scheda elaborata dalla Commissione; l’ammissione a finanziamento è comunicata in forma scritta.
4. La Commissione presenta al Direttivo del CSVAQ una relazione circa l’idoneità delle singole proposte, indicando le singole quote di finanziamento nei limiti del budget a disposizione.

Art. 7 - Rendicontazione

1. Entro un anno dal ricevimento della lettera che comunica l’assegnazione del finanziamento, il beneficiario dell’erogazione deve presentare un rendiconto documentato relativo all’impiego del finanziamento ottenuto.
2. La presentazione del rendiconto di cui al comma 1 è condizione per l’ammissibilità di una nuova richiesta di finanziamento.

Art. 8 - Modalità di pubblicazione

Le pubblicazioni realizzate con i finanziamenti editoriali del CSV dell’Aquila dovranno riportare la dicitura “Pubblicazione realizzata con il finanziamento del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila”.